[1]Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti (articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

[2]1. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita' di accesso, ispezione e verifica, nonche' delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art340 · fonte su Normattiva