[1]Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione (articolo 13 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 352, 353 e 354. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione e' effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art359 · fonte su Normattiva