Disposizioni di coordinamento (articolo 15, comma 2, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) 1. In caso di omessa impugnazione, per l'applicazione delle sanzioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 69-viciesnovies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sussistendo le condizioni ivi previste. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 346, commi 3, 4 e 5, secondo periodo, e 353, commi 2, 4 e 5. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art360 · fonte su Normattiva