[1]Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia (articolo 21 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

[2]1. Il contribuente puo' delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello. 2. Il contribuente e' comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare. 3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' conferita, salvo revoca. 4. La rinuncia alla delega ricevuta e' comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art46 · fonte su Normattiva