Rafforzamento dei servizi digitali (articolo 22, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1) 1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

  • a)potenziare i canali di assistenza a distanza;
  • b)consentire la registrazione delle scritture private;
  • c)consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
  • d)consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell'Agenzia, nonche' lo scambio di documentazione relativa ad attivita' di controllo e accertamento;
  • e)consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
  • f)l'effettuazione di ulteriori adempimenti. 2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art47 · fonte su Normattiva