[1]Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 di trasmettere la dichiarazione all'amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio' necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono individuate, altresi', le modalita' per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, connessi alle dichiarazioni.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
