[1]Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta (articolo 37 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), e), i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del parlamento europeo, e o) del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. 2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
- a)ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b)elaborano le dichiarazioni;
- c)consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
- d)effettuano le operazioni di conguaglio;
- e)inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte. 3. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
- a)controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- b)consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c)trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:
- 1)il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 2)il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 3)il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 4)il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 5)il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- d)comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
- e)conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 4. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attivita' di cui all'articolo 80, comma 3, lettere da c) a f). 5. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta incorso al momento della presentazione della dichiarazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
