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[1]Rinnovo del concordato (articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 92, comma 3.
Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026
