Art. 27 — Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2003 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →
[1]L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
- a)alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- b)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c)alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d)ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- e)ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- f)ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
[2](estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva