Art. 5-ter — Estratto del provvedimento iscrivibile
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Ogni estratto di condanna ricevuto e' conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
- a)informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
- 1)nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di citta' e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
- 2)data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione e' diventata definitiva;
- 3)data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
- 4)pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
- b)informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
- 1)nome dei genitori della persona condannata;
- 2)numero di riferimento della condanna;
- 3)luogo del reato;
- 4)interdizioni derivanti dalla condanna;
- c)informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorita' centrale dello Stato di condanna:
- 1)numero di identita' o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
- 2)impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
- 3)eventuali pseudonimi della persona condannata.
Testo vigente dal 4 giugno 2016 al 28 giugno 2022 · versione 9 su Normattiva