Art. 8 — Eliminazioni delle iscrizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 2003 al 10 novembre 2018. Leggi il testo vigente →
[1]Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
- a)al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono;
- b)alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
[2](art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva