capo I — Servizi certificativi del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti
- Art. 21 — Certificato del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
- Art. 21-bis — (Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea)
- Art. 22 — Certificato del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
- Art. 23 — Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
- Art. 24 — Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Art. 25
- Art. 25-bis
- Art. 25-ter — Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato
- Art. 26 — (L) Certificato civile del casellario giudiziale Richiesto dall'interessato
- Art. 27 — Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
- Art. 28 — Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
- Art. 28-bis — Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione
- Art. 29 — Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato
- Art. 29-bis — (Modalità di rilascio dei certificati)