Art. 142Rapporto al pretore

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[1](((Ricorso e rapporto al prefetto)

[2]1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonche' ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore. 3. Il prefetto procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore puo' proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio e' disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge. 5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689)).

Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art142 · fonte su Normattiva