Art. 143

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[1](((Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria)

[2]1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. 3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162- bis del codice penale)).

Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art143 · fonte su Normattiva