Art. 143
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
[1](((Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria)
[2]1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. 3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162- bis del codice penale)).
Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva