Art. 24

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[1](((Ciclomotori).

[2]1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

  • a)cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
  • b)capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 chilometri/ora. 2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli)).

Testo vigente dal 10 marzo 1987 al 1 gennaio 1993 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art24 · fonte su Normattiva