Art. 88
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Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni. L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni. ((Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici)). Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.
Testo vigente dal 15 settembre 1974 al 26 aprile 1988 · versione 10 su Normattiva