Art. 10Art. 8, commi terzo e quarto, della legge 18 giugno 1931, n. 875

Quando il Comitato di presidenza esercita le funzioni indicate nell'art. 32, n. 5, partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, oltre il presidente e il vice-presidente, soltanto i membri del Comitato rappresentanti le attivita' economiche per le quali sussistano nella Provincia uffici di collocamento e un rappresentante della Federazione dei Fasci di combattimento. In questo caso prendono anche parte alle riunioni, con voto consultivo: l'ispettore corporativo; il direttore della sede provinciale, competente per territorio, dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti; e, sempre quando lo disponga il Presidente, anche i Presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art10 · fonte su Normattiva