Art. 31
[1](Art. 3, nn. 5 e 10, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
[2]I Consigli sono chiamati a dare pareri: 1° sui regolamenti di polizia rurale e su quelli riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle colture; 2° sui regolamenti per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali e nei domini collettivi, deliberati dalle Amministrazioni comunali e dalle universita' e comunanze agrarie; 3° sulle norme per le fiere e i mercati e su ogni altra questione concernente la produzione, il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l'istruzione professionale, intorno a cui sia richiesto il loro avviso dal Ministero delle corporazioni, da altri Ministeri interessati, dal Prefetto o dalle Amministrazioni locali. Inoltre esercitano, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti mediante Regi decreti promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, rispetto agli enti ed istituti di carattere pubblico della Provincia, aventi per scopo l'incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell'istruzione professionale, le funzioni di tutela deferite, per gli altri enti locali, alla Giunta provinciale amministrativa, escluse, tuttavia, da tale tutela, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, anche nei riguardi dei relativi istituti di istruzione professionale, le Associazioni professionali di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli altri enti complementari di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge stessa.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti