Art. 4

[1](Art. 1, commi secondo e quinto, e art. 2, n. 1, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso pel tramite dei Prefetti, nella loro qualita' di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualita' curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie. Essi funzionano altresi' come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessita' di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle loro aziende, gestioni o servizi speciali, in conformita' delle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiglieri. Agli Uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei Prefetti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art4 · fonte su Normattiva