Art. 4
[2]Gli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono uffici di Stato, posti alla dipendenza del Ministero delle corporazioni e amministrati dal Ministero stesso pel tramite dei Prefetti, nella loro qualita' di presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. Gli Uffici stessi sono gli organi periferici del detto Ministero e in tale qualita' curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e funzionano da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive provincie. Essi funzionano altresi' come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, provvedendo anche a tutte le necessita' di ordine esecutivo dei Consigli medesimi e delle loro aziende, gestioni o servizi speciali, in conformita' delle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consiglieri. Agli Uffici predetti sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 660, sui poteri dei Prefetti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti