Art. 6

[1](Art. 7, comma terzo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 875).

[2]Sono organi del Consiglio provinciale dell'economia corporativa: 1° il presidente; 2° il vice-presidente; 3° il Comitato di presidenza; 4° il Consiglio generale; 5° le Sezioni; 6° le Commissioni speciali permanenti, eventualmente costituite a norma dell'art. 13. Ogni Consiglio ha inoltre il Collegio dei revisori. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art6 · fonte su Normattiva