Art. 33

Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, puo' essere conferita personalita' giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio. Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali. Ai Consigli e' vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art33 · fonte su Normattiva