Art. 33
Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati e il Consiglio di Stato, alle aziende speciali, costituite dai Consigli a norma del precedente articolo, puo' essere conferita personalita' giuridica propria e in tal caso le aziende rispondono delle obbligazioni che contraggono verso i terzi esclusivamente col proprio patrimonio. Il patrimonio iniziale deve essere stabilito all'atto stesso della costituzione delle aziende speciali. Ai Consigli e' vietato di partecipare ad aziende assumendo impegni finanziari a carattere illimitato.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti