Art. 72
[1](Art. 10, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
[2]((Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa che, a norma del precedente art. 41, e' personale di Stato)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti