Art. 52 — Art. 18, comma primo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
I Consigli provinciali dell'economia corporativa provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:
- a)dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che rilasciano i rispettivi Uffici, esclusi gli atti che per legge sono gratuiti;
- b)dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 3 dell'art. 32 del presente testo unico;
- c)dal gettito di un'imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile; 7
- d)dal gettito di un'imposta sul commercio temporaneo e ambulante o girovago; 7
- e)dal gettito di 1 centesimo per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0.75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati, da liquidare assieme con le relative imposte erariali;
- f)dall'importo di un contributo annuo degli Istituti per le assicurazioni sociali, pari a lire 0,25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella provincia;
- g)da contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici o privati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
7con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ha disposto (con l'art. 82, comma 1, lettera f)) che con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti le imposte camerali previste dall'art. 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti