Art. 42
[2]((Le spese per il personale previsto nel primo comma dell'articolo 41 e le spese per il relativo trattamento di quiescenza sono, interamente a carico dei bilanci dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono pero' anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76. Alle spese per il rimanente personale consiliare ed alle altre spese per il mantenimento degli Uffici, nonche' a quelle di cui al richiamati articoli 75 e 76 provvedono direttamente i Consigli. Mediante decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, le spese effettive sostenute dal Tesoro dello Stato di cui al primo comma, sono di anno in anno ripartite tra i Consigli in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio; le quote cosi' stabilite sono versate in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti