Art. 46
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[1](Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, puo' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' puo' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Puo' anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.
[3]Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
[4]Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 17 gennaio 1962 · versione 0 su Normattiva