Art. 4
[2]Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
[4]Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598
23Il D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali".
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali".
Testo vigente dal 23 ottobre 1996, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva