Art. 4
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[2]Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
[3]Il numero dei votanti non puo' essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.
[4]Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 30 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva