Art. 4

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[1](Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8 - 3° comma - art. 14 - 2° comma - e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.

[3]Il numero dei votanti non puo' essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite.

[4]Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 30 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art4 · fonte su Normattiva