Art. 52

[1](Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, R. D. 28 giugno 1912, n. 728; art, 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

[2]I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.

[3]La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art52 · fonte su Normattiva