Art. 86
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 86
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 86
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174))
Testo vigente dal 7 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - DI GUERRA - CONTENZIOSO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE ALLA PRONUNCIA RELATIVA AGLI ARTT. 114 LEGGE N. 648 DEL 1950 E 109 LEGGE N. 313 DEL 1968 NEGLI STESSI LIMITI (IMPOSIZIONE DEL SUDDETTO TERMINE DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE O CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO).
Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) gli artt. 86, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, negli stessi limiti di cui alla contestuale pronuncia riguardante gli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, stante la identita' del contenuto precettivo (e cioe' nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato).
Riguarda ancheart. 116 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE…
ECLI:IT:COST:1976:128 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 68 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174…
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Art. 88
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 85 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174…
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art86 · fonte su Normattiva