Art. 86
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[1](Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).
[2]I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. 20
[3]Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, e' esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o spedito alla Segreteria medesima mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.
[4]Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.
[5]Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68 e 71. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50
8Il Regio Decreto 6 febbraio 1942, n. 50 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le norme del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti alla Corte dei conti ed ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso".
Corte Costituzionale
20La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 25 giugno 1980, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/1980, n. 180), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimita' costituzionale dell'art. 86, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti".
Testo vigente dal 3 luglio 1980 al 7 ottobre 2016 · versione 21 su Normattiva