Art. 86
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[1](Art. 64, R. D. 12 luglio 1923, n, 1491).
[2]I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro delle finanze e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.
[3]Il ricorso e' esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorita' comunale.
[4]Salvo il disposto degli articoli 50 e 61 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, contro le decisioni della Sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli articoli 68' e 71.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 5 marzo 1942 · versione 0 su Normattiva