Art. 93
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[1](Art. 27, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Gli impiegati che al 23 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920 n. 97, e per i quali dopo l'applicazione degli articoli 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C che sara' conservato fino ad esaurimento.
[3]Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C.
[4]In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.
Testo vigente dal 1 agosto 1934 al 15 gennaio 1942 · versione 0 su Normattiva