Art. 93
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[1](Art. 27, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]Gli impiegati che al 23 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920 n. 97, e per i quali dopo l'applicazione degli articoli 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C che sara' conservato fino ad esaurimento.
[3]Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C.
[4]In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404
7Il Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I posti ricoperti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel ruolo transitorio di gruppo. C di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con il R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono aumentati di tre unita', nel grado 8° e di cinque nel grado 9°, ferme rimanendo le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo".
Testo vigente dal 15 gennaio 1942 al 7 ottobre 2016 · versione 7 su Normattiva