Art. 9
[1](Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).
[2]Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta. 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1961, n. 1345
15La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere".
Testo vigente dal 17 gennaio 1962, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva