Art. 18
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La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province e' obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Testo vigente dal 20 novembre 1972 al 23 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva