Art. 86

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessita' d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Testo vigente dal 20 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art86 · fonte su Normattiva