Art. 46Criteri e modalita' per l'utilizzo del Fondo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2015. Leggi il testo vigente →

I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:

  • a)per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
  • b)con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L). Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L). ((3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)) Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).

Testo vigente dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art46 · fonte su Normattiva