Art. 71 — (L) Esecuzione sui titoli nominativi
La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L). Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva