Art. 71(L) Esecuzione sui titoli nominativi

La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L). Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398~art71 · fonte su Normattiva