Art. 25
(R) Soggetti ammessi ai sistemi
1.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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(R) Soggetti ammessi ai sistemi
1.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 25 — (R) Soggetti ammessi ai sistemi
Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).…
Art. 25 — (R) Soggetti ammessi ai sistemi
Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art25 · fonte su Normattiva
Art. 38 — (R) Compensazione e liquidazione
Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).…