Art. 1
(L) Oggetto
1.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
(L) Oggetto
1.
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 187 — Oggetto della prova
Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Se vi e' costituzione…
Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art1 · fonte su Normattiva
Art. 1230 — Novazione oggettiva
… quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.…