Art. 26-bis
[1](( Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette a imposta -
[2](articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003)))
[3]1. ((Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.)) 2. ((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.)) 3. ((I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.)) 4. ((I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.)) 5. ((Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonche' alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva