Art. 40
[1]Modalita' e termini di attuazione
[2](articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)
[3]1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva