Art. 40

[1]Modalita' e termini di attuazione

[2](articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

[3]1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)). 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art40 · fonte su Normattiva