Art. 40
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[1]Modalita' e termini di attuazione
[2](articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)
[3]1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. 3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.
Testo vigente dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva