Art. 47
[1]Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza
[2](articolo 1, comma 496, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui all'articolo 46 e' dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 45.
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