Art. 49
[1]Indeducibilita'
[2](articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
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