Testo unico della giustizia tributaria
Art. 22-quater — Sanzioni applicabili
1. ((Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:))
- a)((i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;))
- b)((la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;))
- c)((l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;))
- d)((il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';))
- e)((i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f);))
- f)((il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia));
- g)((il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;))
- h)((i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera q);))
- i)((la scarsa laboriosita', se abituale;))
- l)((la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;))
- m)((l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;))
- n)((lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.)) 2. ((Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:))
- a)((i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;))
- b)((l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;))
- c)((i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera b).)) 3. ((Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.)) 4. ((Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.)) 5. ((Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.))
Testo vigente dal 26 agosto 2026
