Testo unico della giustizia tributaria

Art. 22-ter — Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari

1. ((Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:))

  • a)((l'ammonimento;))
  • b)((la censura;))
  • c)((la perdita dell'anzianita';))
  • d)((l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;))
  • e)((la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;))
  • f)((la rimozione.)) 2. ((Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.)) 3. ((L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.)) 4. ((La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.)) 5. ((La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.)) 6. ((La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.)) 7. ((La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica)). 8. ((La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art22ter · fonte del testo