Art. 37
[1]Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
[2](articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva