Art. 87

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[1]I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

[2]E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:

  • a)per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

[3]1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;

[4]2° di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

[5]3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

  • b)per i comuni, con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

[6]1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 40.000;

[7]2° di spesa che non superi annualmente le lire 8000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

[8]3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 40.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

  • c)per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti:

[9]1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000;

[10]2° di spesa che non superi annualmente le lire 4000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

[11]3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

[12]Si puo' anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la meta' delle cifre suindicate.

[13]Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione.

[14]Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art87 · fonte su Normattiva